sabato 9 agosto 2014

Cosa prevede la riforma della Costituzione approvata al senato

Il disegno di legge Boschi riceve il primo sì a palazzo Madama. Adesso la parola alla camera, che potrebbe introdurre alcune modifiche. Alla fine ci sarà il referendum confermativo
da Europa Quotidiano Online
 
La riforma costituzionale proposta dal premier Matteo Renzi e dal ministro Maria Elena Boschi ha superato il primo scoglio. Come ogni modifica alla Carta, per entrare in vigore ha bisogno però di quattro sì complessivi: Montecitorio e palazzo Madama dovranno dare il loro voto favorevole allo stesso testo per due volte ciascuno, a distanza di tre mesi tra la prima e la seconda approvazione nello stesso ramo parlamentare.
Anche se potesse contare sui due terzi dei voti a favore, Renzi ha già fatto sapere che rinuncerebbe a una parte di questi per poter consentire lo svolgimento del referendum confermativo al termine del percorso. Sarebbe l’ultimo atto prima dell’entrata in vigore della riforma.
Il punto fondamentale della riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto. Ecco tutti i dettagli sul nuovo senato.
Cambiano anche le norme relative alle firme necessarie e al quorum deireferendum. Aumenta poi il numero delle firme necessarie per proporre le leggi di iniziativa popolare, da 50mila a 150mila.
Nuovi quorum sono previsti per l’elezione del presidente della repubblica. Dal primo al quarto scrutinio rimangono necessari i voti di due terzi dei componenti dell’assemblea, composta da deputati e senatori ma non più dai delegati delle regioni. Dal quinto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti, mentre dal nono scrutinio basterà la maggioranza assoluta. Una delle modifiche che potrebbero essere introdotte nel prossimo passaggio alla camera – come anticipato anche dal ministro Boschi – potrebbe essere proprio l’ampliamento della platea degli elettori del capo dello stato: una delle ipotesi avanzate nei giorni scorsi è la partecipazione anche dei parlamentari europei.
Riguardo alla legge elettorale, sono introdotte due norme specifiche: la possibilità di un giudizio preventivo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale e il divieto per il governo di legiferare in materia tramite decreto.
Sempre in materia di decreti legge, nel caso in cui il presidente della repubblica li rinvii alle camere, queste hanno a disposizione trenta giorni in più per convertirli in legge.
È introdotta una corsia preferenziale per i disegni di legge del governo, per scoraggiare il ricorso dell’esecutivo a decreti e richieste di fiducia, con l’eccezione delle materie di competenza del senato, delle leggi elettorali , di quelle di ratifica dei trattati internazionali e di quelle per cui è prevista una maggioranza speciale. Secondo le modifiche apportate all’articolo 72 della Costituzione, il governo può chiedere che la camera esamini il testo da esso presentato entro 60 giorni».
Sostanziali modifiche sono state apportate anche al Titolo V della Costituzione. Sparisce la legislazione concorrente tra stato e regioni, che aveva creato numerosi contenziosi negli ultimi anni, rallentando il processo legislativo. Le regioni mantengono poteri riguardo a «pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato». Possono chiedere inoltre ulteriori forme di autonomia su «giustizia di pace, istruzione e tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, governo del territorio», ma solo se sono in equilibrio di pace ed è emanata un’apposita legge approvata da entrambe le camere.
Lo stato potrà commissariare regioni, comuni e città metropolitane in caso di default. Glistipendi degli amministratori regionali saranno limitati e legati a quelli dei sindaci dei comuni capoluogo. Sono cancellati invece i rimborsi a favore dei gruppi consiliari delle regioni (la cosiddetta “norma anti-Batman”).
Sono stati introdotti in Costituzione i costi standard, con un articolo che prevede che il finanziamento degli enti locali deve avvenire «sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza».
Infine, le province sono abolite definitivamente dalla Costituzione, dopo essere state “depotenziate” con il disegno di legge Delrio.

1 commento:

  1. Son curioso di vedere alla Camera come andra', da Settembre.
    E poi, tutti a votare al Referendum.

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